Descrizione
L’addizionale comunale all’IRPEF è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest’ultima. E’ facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.
L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF, istituita con Decreto legislativo 28/09/1998 n. 360, deliberata da questo ente è pari allo 0,8%.
Non sono previste soglie di esenzione o di riduzione.
Di seguito il link per verificare le deliberate nel corso degli anni:
Approfondimenti
L’addizionale comunale, analogamente a quella regionale, è stata istituita dal Decreto Legislativo 360 del 28/09/1998 come tributo finalizzato alla progressiva autonomia finanziaria degli enti locali, e pertanto destinato ai singoli comuni.
Si tratta di una imposta addizionale all’IRPEF che segue i criteri giuridici ed applicativi di tutte le imposte sul reddito delle persone fisiche, coincidendo con esse nelle scadenze e nelle modalità di versamento.
Come l’IRPEF, è una imposta che ha come presupposto “il possesso di redditi rientranti in una delle categorie stabilite dalla legge” : ha pertanto le caratteristiche di imposta personale, in quanto gravante sul reddito del singolo contribuente, e di imposta diretta, che colpisce cioè la capacità contributiva nella sua immediata manifestazione di ricchezza (il possesso di un immobile, il realizzarsi di un reddito, ecc).
L’addizionale è dovuta infatti dalle persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello stato, sulla base dei redditi prodotti nell’anno solare, mentre ne sono esclusi gli altri soggetti, quali enti o società.
E’ opportuno ricordare che, pur trattandosi di un tributo il cui destinatario è l’ente locale, il potere del comune sulla gestione del prelievo è alquanto ridotto, trattandosi di imposte riscosse dall’amministrazione finanziaria, unitamente a tutto il gettito IRPEF, e soltanto in seguito ridistribuite ai singoli comuni. Non si può pertanto parlare di tributo locale in senso proprio, ma piuttosto di prelievo con le caratteristiche del tributo erariale, seppure trasferito, per la quota di competenza, all’ente territoriale (in questo caso, il comune).
La base sulla quale calcolare l’addizionale comunale è costituita dal reddito imponibile dichiarato ai fini dell’IRPEF, cioè dal reddito complessivo meno gli oneri deducibili, quali individuati dall’art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.
Si tratta, in sostanza, della somma dei redditi posseduti nell’anno, sui quali è ordinariamente calcolata l’IRPEF, sia tramite il datore di lavoro, che provvede a rilasciare al dipendente il modello CUD, con l’indicazione di tutte le imposte trattenute, compresa l’addizionale, sia mediante auto-liquidazione, in sede di dichiarazione dei redditi.
Ne consegue che sono esclusi dall’addizionale comunale tutti i redditi che non partecipano al calcolo sopra indicato, quali redditi esclusi, redditi soggetti a ritenuta di imposta a titolo definitivo, redditi a tassazione separata, ecc.
Il domicilio fiscale rappresenta il criterio per stabilire quale comune riscuote l’imposta. L’addizionale comunale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale al primo gennaio dell’anno di imposta: questo significa che, ai fini del calcolo, sono del tutto irrilevanti le eventuali variazioni intervenute successivamente, che potrebbero eventualmente influenzare il calcolo dell’imposta per l’anno successivo.
In ambito tributario la nozione di domicilio fiscale trae origine da quella di residenza individuata dal Codice Civile, all’art. 43, e coincide pertanto, nella generalità dei casi, con la residenza anagrafica, cioè con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Occorre a tal proposito rilevare che l’addizionale comunale è dovuta anche dai soggetti non residenti, analogamente a quanto stabilito per tutte le altre imposte della stessa natura: il cittadino straniero titolare di reddito in Italia, è soggetto all’imposta unicamente per tale reddito, e in tal caso all’addizionale del comune nel quale il reddito è stato prodotto.